| (Società ed associazioni di avvocati).
1. La professione forense può essere esercitata oltre che a
titolo individuale anche in forma di associazione o di società
semplice.
2. Le associazioni e le società semplici sono iscritte in
un elenco speciale aggiunto all'albo dell'ordine forense nel
cui circondario hanno sede. Unitamente alla domanda di
iscrizione, le associazioni e le società semplici debbono
depositare la copia
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autenticata dell'atto costitutivo e l'elenco degli
avvocati o dei praticanti abilitati al patrocinio con le
rispettive qualifiche.
3. Di ogni variazione deve essere data immediata
comunicazione all'ordine forense nel cui elenco speciale le
società o associazioni sono iscritte.
4. Gli associati ed i soci hanno domicilio professionale
nella sede dell'associazione o della società e devono essere
iscritti all'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti
abilitati al patrocinio di uno degli ordini circondariali del
distretto in cui ha sede l'associazione o società.
5. La società o associazione di avvocati deve essere sempre
individuata con il nome di uno o più professionisti,
appartenenti allo studio ed effettivamente esercenti.
6. Per quanto non stabilito dalla presente legge e da altre
norme speciali, le società ed associazioni professionali sono
disciplinate dalle disposizioni generali regolanti l'esercizio
della libera professione forense.
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