| (Titolo di avvocato).
1. L'uso del titolo di avvocato spetta, oltre che agli
iscritti nei relativi albi od elenchi, ai beneficiari di
pensione a carico della Cassa nazionale di previdenza forense
ed a coloro che sono stati iscritti per almeno venti anni.
2. L'uso del titolo è vietato a chi ha subìto la radiazione
dall'albo.
3. L'avvocato può indicare, nell'esercizio della sua
attività professionale, soltanto il proprio titolo, quello
eventuale di docente universitario in materie giuridiche,
nonché l'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori. Ogni altra qualificazione è vietata.
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