| (Sostituzione e collaborazione).
1. L'avvocato può farsi sostituire, con incarico anche
verbale, da altro avvocato e, nei casi di cui all'articolo 72,
commi 1 e 3, da un praticante abilitato al patrocinio.
2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro
avvocato o praticante resta personalmente responsabile verso i
clienti.
3. La collaborazione prestata all'avvocato da altri
avvocati o da praticanti abilitati, anche se in via
continuativa e retribuita, non dà mai luogo a rapporto di
lavoro subordinato.
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