| (Assemblea degli iscritti).
1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è
convocata dal consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito
dal comma 4 dell'articolo 18.
2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso
indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli
argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso,
almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea,
nell'albo dell'ordine. Per l'assemblea ordinaria, tale avviso
deve essere inviato entro lo stesso termine mediante lettera a
tutti gli iscritti; negli ordini con più di cinquecento
iscritti, in sostituzione della lettera, a tutti gli iscritti
può essere data notizia dell'assemblea con inserzione almeno
in un quotidiano locale.
3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti
all'albo e nell'elenco speciale di cui all'articolo 60, comma
4, lettera a), con esclusione di coloro che siano
sospesi dall'esercizio della professione volontariamente, per
mora nel versamento dei contributi dovuti ai sensi
dell'articolo 26 e per motivi disciplinari.
4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la
presenza di almeno un terzo degli iscritti ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
| |