| (Rappresentatività sindacale a livello
nazionale, regionale e provinciale).
1. Ai fini della presente legge sono considerati sindacati
rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale,
sino allo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 2,
5, 6, 7 e 8, i sindacati firmatari dei contratti ed accordi
nazionali di categoria o di comparto applicati nell'impresa
ovvero nell'unità produttiva o amministrativa.
Successivamente, sono considerati tali i sindacati che abbiano
ricevuto adesioni complessivamente superiori al 10 per cento
dei votanti nelle elezioni di cui agli articoli citati,
riferite ad ogni singolo livello, all'intera categoria o a
quella ricompresa nel comparto individuato nel contratto o
accordo collettivo, e che abbiano un numero di iscritti,
rilevabile attraverso le deleghe concesse per il pagamento dei
contributi sindacali, pari al 5 per cento del totale degli
addetti alla categoria e, nel settore pubblico, degli addetti
al comparto nell'ambito della categoria per cui tali sindacati
sono organizzati.
2. Ai fini previsti dal comma 1, si tiene conto delle
elezioni svoltesi entro un triennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge e in ogni triennio successivo.
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