| (Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri, se
il numero degli iscritti nell'albo, nella rubrica di cui
all'articolo 60, comma 3, lettera a), e nell'elenco
speciale di cui al medesimo articolo 60, comma 4, lettera
a), non supera i cinquanta; di sette membri, se gli
iscritti sono più di cinquanta, ma non più di trecento; di
undici membri, se gli iscritti sono più di trecento; di
diciannove membri, se gli iscritti sono più di
millecinquecento; di ventitre membri, se gli iscritti sono più
di tremila.
2. Il consiglio dell'ordine deve avere sede in idonei e
decorosi locali siti nel palazzo di giustizia, messi a
disposizione senza alcun onere a suo carico.
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