| (Funzioni del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:
a) tutela l'indipendenza ed il decoro
professionale;
b) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e
dei registri;
c) esercita la funzione disciplinare nei confronti
di tutti gli iscritti;
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d) sovraintende al corretto ed effettivo esercizio
del tirocinio forense, organizza corsi integrativi di
formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative
atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato
di compiuta pratica;
e) dà pareri in ordine alla liquidazione dei
compensi spettanti all'iscritto, su richiesta di questo o dei
suoi eredi; se il cliente formula istanza di determinazione
dei compensi spettanti al suo difensore il consiglio provvede
dopo aver sentito l'iscritto;
f) promuove iniziative atte ad elevare la cultura e
la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la
consapevolezza dei loro doveri;
g) interviene, su richiesta anche di una sola delle
parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra essi
ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale,
adoperandosi per comporle;
h) fornisce le indicazioni di difensori d'ufficio
ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 4;
i) nel caso di morte o di perdurante impedimento di
un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse,
emana i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e
dei documenti;
l) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle
norme previdenziali;
m) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge e dai regolamenti.
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