| (Durata in carica del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine dura in carica tre anni dalla
proclamazione degli eletti e svolge le sue funzioni fino alla
proclamazione del nuovo consiglio.
2. I componenti scaduti dalla carica possono essere
rieletti consecutivamente una sola volta negli ordini con più
di cento
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iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.
3. Decade dall'ufficio:
a) il componente che senza un giustificato motivo
non interviene alle sedute per tre volte consecutive;
b) il componente colpito in via definitiva da
sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento;
c) il componente responsabile delle omissioni e dei
ritardi sanzionati nell'articolo 98.
4. E' sospeso dall'ufficio per la relativa durata il
componente colpito da sospensione cautelare o da sospensione
disciplinare non definitiva.
5. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione
di un componente, il consiglio proclama eletto per il periodo
residuo il primo tra i candidati non eletti nell'ordine dei
voti. Se la sostituzione non è possibile, si provvede ai sensi
del comma 3 dell'articolo 18.
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