| (Cariche del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti
il presidente, cui spetta la rappresentanza dell'ordine, un
vice presidente, un segretario e un tesoriere. Nel consiglio
composto da più di nove membri può essere eletto un
vicesegretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che
ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo e, in
caso di uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Le riunioni sono indette periodicamente, con la
frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari
da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua
assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per
iscrizione.
3. Il consiglio può disporre che alle sedute o a parte di
esse assistano gli iscritti.
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4. Per la validità delle riunioni è necessaria la
partecipazione della maggioranza dei membri.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza assoluta di voti dei presenti.
6. In caso di parità di voto prevale il voto di chi
presiede.
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