| (Scioglimento del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal
Consiglio nazionale forense a causa di gravi violazioni di
legge ed omissioni dei doveri d'ufficio. In tal caso, esperita
ogni indagine ritenuta opportuna, il Consiglio nazionale
forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri
dell'organo disciolto, esclusi quelli disciplinari.
2. Il commissario convoca, non oltre due mesi
dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria
dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio, da tenersi
entro i due mesi successivi.
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