| (Collegio dei revisori dei conti).
1. E' in facoltà dei consigli dell'ordine, con oltre
cinquecento iscritti all'albo, nella rubrica di cui
all'articolo 60, comma 3, lettera a), ed all'elenco di
cui all'articolo 60, comma 4, lettera a), di istituire
il collegio dei revisori dei conti. Detto collegio è
obbligatorio per i consigli degli ordini con oltre mille
iscritti.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e uno supplente; ha il compito di accertare
la regolare tenuta della contabilità e di controllare la
gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea
motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio
preventivo.
3. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più
membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver
provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca
l'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo
18.
| |