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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30692
DDL2537-0036
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Funzioni del Consiglio nazionale forense).
    1.  Il Consiglio nazionale forense ha le seguenti
  funzioni:
      a)  adotta ogni iniziativa a tutela degli interessi
  dell'ordine nazionale forense, per la salvaguardia del suo
  prestigio e delle sue prerogative istituzionali, anche al fine
  di garantire il diritto costituzionale di difesa del
  cittadino;
      b)  decide in sede giurisdizionale sui ricorsi avverso
  i provvedimenti in materia disciplinare e di tenuta degli
  albi, dei registri e degli elenchi dei consigli dell'ordine
  circondariali; esercita altresì le funzioni disciplinari nei
  confronti dei suoi componenti;
      c)  decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei
  consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;
      d)  risolve, se possibile anche in via preventiva, i
  conflitti di competenza fra i consigli degli ordini
  circondariali;
      e)  cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati
  ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai
  sensi dell'articolo 2, comma 4;
      f)  esercita la sorveglianza sul funzionamento dei
  consigli degli ordini circondariali; scioglie, quando lo
  reputa opportuno, i consigli degli ordini circondariali, ai
  sensi dell'articolo 25, e decide ai sensi del comma 2
  dell'articolo 67;
 
                              Pag. 25
 
      g)  indìce, in via sostitutiva, le elezioni
  ordinarie o suppletive per i membri dei consigli degli ordini
  circondariali;
      h)  emana, con le forme di cui all'articolo 137, i
  regolamenti di attuazione della presente legge relativi, in
  particolare, al funzionamento proprio e dell'ordine nazionale
  forense; alle elezioni dei consigli degli ordini
  circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al
  tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo
  speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature
  superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che
  regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli degli
  ordini circondariali;
      i)  esprime pareri in merito alla previdenza forense su
  richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa;
      l)  esprime obbligatoriamente parere su qualunque
  proposta o disegno di legge concernente la professione forense
  o l'amministrazione della giustizia;
      m)  chiede motivatamente al Ministro di grazia e
  giustizia di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di
  qualunque magistrato; il Ministro, ove ritenga di non farlo,
  deve comunicare al Consiglio nazionale forense il suo rifiuto
  motivato entro sessanta giorni dalla richiesta;
      n)  approva e modifica le tariffe professionali,
  regolando anche gli effetti patrimoniali conseguenti al
  ritardato pagamento delle competenze dovute all'avvocato,
  sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative
  per numero di iscritti e per estensione in campo nazionale;
      o)  propone al Ministro di grazia e giustizia di
  bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della
  professione di avvocato di cui all'articolo 75 e quelli per
  l'iscrizione nell'albo speciale previsti dall'articolo 83 ed
  esercita le funzioni indicate dagli articoli 76 ed 85 per la
  nomina delle commissioni esaminatrici;
      p)  approva i conti consuntivi ed i bilanci preventivi
  delle proprie gestioni annuali;
 
                              Pag. 26
 
      q)  cura, anche a mezzo di bollettini ed altre
  pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli
  argomenti di interesse dell'avvocatura;
      r)  delibera sulle spese degli organi dell'ordine
  nazionale forense;
      s)  promuove l'istituzione di borse di studio per i
  praticanti;
      t)  convoca i presidenti dei consigli degli ordini
  circondariali ed i rappresentanti delle associazioni forensi
  maggiormente rappresentative per numero di iscritti e per
  estensione in campo nazionale al fine di trattare questioni di
  preminente interesse per gli avvocati, quando opportuno ed
  almeno una volta l'anno ovvero su richiesta congiunta di non
  meno di un quinto degli ordini circondariali;
      u)  svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla
  legge e dai regolamenti.
    2.  Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento
  delle sue funzioni, il Consiglio è autorizzato:
      a)  a determinare la misura del contributo annuale
  dovuto dagli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
  dinanzi alle magistrature superiori, agli albi ordinari, agli
  elenchi ed ai registri;
      b)  a stabilire diritti per il rilascio di certificati
  e copie.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=012 PAGFIN=0026 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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