| (Funzioni del Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense ha le seguenti
funzioni:
a) adotta ogni iniziativa a tutela degli interessi
dell'ordine nazionale forense, per la salvaguardia del suo
prestigio e delle sue prerogative istituzionali, anche al fine
di garantire il diritto costituzionale di difesa del
cittadino;
b) decide in sede giurisdizionale sui ricorsi avverso
i provvedimenti in materia disciplinare e di tenuta degli
albi, dei registri e degli elenchi dei consigli dell'ordine
circondariali; esercita altresì le funzioni disciplinari nei
confronti dei suoi componenti;
c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei
consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;
d) risolve, se possibile anche in via preventiva, i
conflitti di competenza fra i consigli degli ordini
circondariali;
e) cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4;
f) esercita la sorveglianza sul funzionamento dei
consigli degli ordini circondariali; scioglie, quando lo
reputa opportuno, i consigli degli ordini circondariali, ai
sensi dell'articolo 25, e decide ai sensi del comma 2
dell'articolo 67;
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g) indìce, in via sostitutiva, le elezioni
ordinarie o suppletive per i membri dei consigli degli ordini
circondariali;
h) emana, con le forme di cui all'articolo 137, i
regolamenti di attuazione della presente legge relativi, in
particolare, al funzionamento proprio e dell'ordine nazionale
forense; alle elezioni dei consigli degli ordini
circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al
tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo
speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature
superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che
regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli degli
ordini circondariali;
i) esprime pareri in merito alla previdenza forense su
richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa;
l) esprime obbligatoriamente parere su qualunque
proposta o disegno di legge concernente la professione forense
o l'amministrazione della giustizia;
m) chiede motivatamente al Ministro di grazia e
giustizia di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di
qualunque magistrato; il Ministro, ove ritenga di non farlo,
deve comunicare al Consiglio nazionale forense il suo rifiuto
motivato entro sessanta giorni dalla richiesta;
n) approva e modifica le tariffe professionali,
regolando anche gli effetti patrimoniali conseguenti al
ritardato pagamento delle competenze dovute all'avvocato,
sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative
per numero di iscritti e per estensione in campo nazionale;
o) propone al Ministro di grazia e giustizia di
bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato di cui all'articolo 75 e quelli per
l'iscrizione nell'albo speciale previsti dall'articolo 83 ed
esercita le funzioni indicate dagli articoli 76 ed 85 per la
nomina delle commissioni esaminatrici;
p) approva i conti consuntivi ed i bilanci preventivi
delle proprie gestioni annuali;
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q) cura, anche a mezzo di bollettini ed altre
pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli
argomenti di interesse dell'avvocatura;
r) delibera sulle spese degli organi dell'ordine
nazionale forense;
s) promuove l'istituzione di borse di studio per i
praticanti;
t) convoca i presidenti dei consigli degli ordini
circondariali ed i rappresentanti delle associazioni forensi
maggiormente rappresentative per numero di iscritti e per
estensione in campo nazionale al fine di trattare questioni di
preminente interesse per gli avvocati, quando opportuno ed
almeno una volta l'anno ovvero su richiesta congiunta di non
meno di un quinto degli ordini circondariali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla
legge e dai regolamenti.
2. Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento
delle sue funzioni, il Consiglio è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale
dovuto dagli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori, agli albi ordinari, agli
elenchi ed ai registri;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati
e copie.
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