| (Comitato di coordinamento
per l'ordine nazionale forense).
1. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), è costituito, nell'ambito del
Consiglio nazionale forense, un comitato di coordinamento,
composto dal presidente, dal segretario e da altri cinque
membri da eleggere tra i componenti del Consiglio nazionale
forense. Tutte le volte che ravvisi l'opportunità il comitato
di coordinamento investe dei problemi che vengono al suo esame
l'adunanza generale del Consiglio nazionale forense.
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