| (Ufficio di presidenza).
1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai
vice presidenti, dal segretario, dal tesoriere e da altri tre
componenti da eleggere tra i membri del Consiglio nazionale
forense.
2. L'ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:
a) dà attuazione alle delibere dell'adunanza
generale del Consiglio;
b) provvede alla gestione finanziaria e compie
tutti gli atti di carattere amministrativo, salvo quanto
delegato al presidente dal regolamento;
c) forma il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo;
d) coordina il lavoro delle commissioni;
e) compie tutti gli atti urgenti tranne quelli
relativi alla funzione giurisdizionale e gli altri attribuiti
alla competenza dell'adunanza generale;
f) provvede all'assunzione del personale;
g) compie ogni altra attività indicata nel
regolamento.
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