| (Commissione per la tenuta
dell'albo speciale).
1. La tenuta dell'albo speciale di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera e), è attribuita ad una apposita
commissione, formata di tre membri eletti dall'adunanza
generale del Consiglio nazionale forense fra i componenti del
medesimo.
2. Contestualmente all'elezione dei componenti effettivi
l'adunanza generale elegge altresì tre supplenti che
intervengono alle riunioni della commissione in sostituzione
di qualsiasi membro effettivo.
3. Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le
cancellazioni dall'albo speciale degli avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono
pronunciate a domanda dell'interessato e sono comunicate a
questo ed al pubblico ministero presso la Corte suprema di
cassazione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. La commissione procede d'ufficio alla cancellazione
dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato
cancellato dall'albo di cui all'articolo 60, comma 2, o
dall'elenco speciale di cui al medesimo articolo 60, comma
4.
5. L'avvocato, se la cancellazione dall'albo o dall'elenco
speciale è avvenuta su sua istanza dopo venti anni di
esercizio professionale e fino a quando sussistono i requisiti
di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b),
può domandare di restare iscritto al solo albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
6. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre
ricorso, avverso le deliberazioni predette, entro trenta
giorni
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dalla comunicazione, al Consiglio nazionale forense, il quale
decide senza l'intervento dei componenti della commissione.
7. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al
consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
l'interessato.
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