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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30699
DDL2537-0043
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 38.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Commissione per la tenuta
                   dell'albo speciale). 
    1.  La tenuta dell'albo speciale di cui all'articolo 31,
  comma 1, lettera  e),  è attribuita ad una apposita
  commissione, formata di tre membri eletti dall'adunanza
  generale del Consiglio nazionale forense fra i componenti del
  medesimo.
    2.  Contestualmente all'elezione dei componenti effettivi
  l'adunanza generale elegge altresì tre supplenti che
  intervengono alle riunioni della commissione in sostituzione
  di qualsiasi membro effettivo.
    3.  Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le
  cancellazioni dall'albo speciale degli avvocati ammessi al
  patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono
  pronunciate a domanda dell'interessato e sono comunicate a
  questo ed al pubblico ministero presso la Corte suprema di
  cassazione con lettera raccomandata con avviso di
  ricevimento.
    4.  La commissione procede d'ufficio alla cancellazione
  dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato
  cancellato dall'albo di cui all'articolo 60, comma 2, o
  dall'elenco speciale di cui al medesimo articolo 60, comma
  4.
    5.  L'avvocato, se la cancellazione dall'albo o dall'elenco
  speciale è avvenuta su sua istanza dopo venti anni di
  esercizio professionale e fino a quando sussistono i requisiti
  di cui all'articolo 46, comma 2, lettere  a)  e  b),
  può domandare di restare iscritto al solo albo speciale per il
  patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
    6.  L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre
  ricorso, avverso le deliberazioni predette, entro trenta
  giorni
 
                              Pag. 30
 
  dalla comunicazione, al Consiglio nazionale forense, il quale
  decide senza l'intervento dei componenti della commissione.
    7.  Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al
  consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
  l'interessato.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=008 PAGFIN=0030 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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