| (Norme interpretative).
1. Gli articoli 25 e 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificati dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 23
luglio 1991, n. 223, si interpretano nel
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senso che sono titolari dei diritti ivi previsti anche le
singole organizzazioni sindacali rappresentative a livello
nazionale, regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 12
della presente legge, nonché i comitati di lavoratori di cui
al comma 1 dell'articolo 6.
2. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si
interpreta nel senso che i permessi retribuiti che esso
consente si riferiscono ai componenti degli organi direttivi,
provinciali, regionali e nazionali delle associazioni
sindacali rappresentative di cui all'articolo 12 della
presente legge.
3. Gli articoli 22, 23 e 24 della legge 20 maggio 1970, n.
300, si interpretano nel senso che i diritti e le tutele ivi
previste si riferiscono ai componenti delle rappresentanze
sindacali unitarie. Nel medesimo senso si interpretano i commi
settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 18 della medesima
legge n. 300 del 1970, come modificato dall'articolo 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108.
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