| (Eleggibilità e incompatibilità).
1. Sono eleggibili a membri del consiglio dell'ordine
circondariale tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione
all'albo non inferiore a dieci anni ed a componenti del
Consiglio nazionale forense tutti gli iscritti all'albo
speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e),
con anzianità non inferiore a cinque anni. Non sono eleggibili
coloro che siano stati colpiti da sanzione disciplinare
diversa dall'avvertimento.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili tra
loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa
nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi
in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve
optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti e in caso di silenzio decade
dall'incarico precedente.
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