| (Elezione
del consiglio dell'ordine circondariale).
1. Le elezioni del consiglio dell'ordine circondariale si
svolgono anche con più seggi elettorali nell'assemblea
ordinaria, che deve essere convocata entro il mese precedente
la scadenza delle cariche.
2. Per le elezioni sostitutive l'assemblea straordinaria è
convocata dai membri del
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consiglio dell'ordine rimasti in carica o, in caso di
necessità, dal Consiglio nazionale forense.
3. Il consiglio dell'ordine determina la durata, comunque
non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento
delle operazioni di voto e nomina i presidenti dei seggi e
quattro scrutatori per ogni seggio.
4. Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti non
sia inferiore ad un quarto degli iscritti.
5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea
proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediatamente
comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente
della corte d'appello, al procuratore generale, al presidente
del tribunale ed al procuratore della Repubblica.
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