| (Modalità di voto).
1. Il consiglio dell'ordine è eletto dagli iscritti
indicati nell'articolo 16, comma 3, con voto diretto e segreto
per mezzo di schede bianche consegnate dal seggio elettorale
nelle quali possono essere indicati i nomi dei candidati in
numero, arrotondato per eccesso, non superiore a due terzi dei
consiglieri da eleggere.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con
maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, fra coloro che
abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
4. In tutti gli ordini ogni elettore può votare per due
candidati a membro effettivo e per uno a membro supplente del
collegio dei revisori dei conti.
5. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggiore numero di voti.
6. Le schede contenenti un numero di candidati eccedente
quelli indicati nei commi 1 e 4 sono nulle.
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