| (Elezione del consiglio nazionale forense).
1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono eletti
in numero di uno per ogni distretto di corte d'appello. Essi
vengono eletti dai consigli degli ordini circondariali.
2. La convocazione del consiglio dell'ordine per la
elezione dei membri del Consiglio nazionale forense deve
essere effettuata nel mese precedente la scadenza delle
cariche.
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento
iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto
ogni duecento fino a seicento iscritti ed un voto ogni
trecento se gli iscritti sono da seicento ed oltre. S'intende
eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti
e, in caso di parità, è preferito il candidato più anziano per
iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano uguale anzianità
di iscrizione, il maggiore di età.
4. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione
alla commissione di cui all'articolo 44.
5. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le
stesse disposizioni relative alla elezione del consiglio
dell'ordine circondariale.
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