| (Ricorsi contro le elezioni dei consigli
degli ordini e dei loro organi).
1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio
nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel
proprio ordine circondariale, ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera c), nel termine di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Il Consiglio nazionale forense può annullare anche
d'ufficio, per motivi di legittimità, i risultati delle
elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro
organi.
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