| (Ricorsi contro le elezioni
del Consiglio nazionale forense).
1. I consigli degli ordini elettori ed i singoli candidati
non eletti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione,
possono proporre ricorso contro i risultati delle elezioni del
Consiglio nazionale forense, al Consiglio medesimo, il quale
decide entro i quaranta giorni successivi alla sua prima
convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli
eletti nelle elezioni contestate.
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