| (Requisiti per l'iscrizione).
1. L'avvocato può essere iscritto in un solo albo tenuto da
un consiglio dell'ordine.
2. I requisiti per l'iscrizione all'albo, negli elenchi e
nei registri, sono i seguenti:
a) essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro della Comunità europea ed avere residenza anagrafica in
un comune del circondario ove ha sede il consiglio
dell'ordine;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e
politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o
inabilitato;
c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza,
conferita o confermata da una università italiana;
d) aver superato, con il compimento del tirocinio,
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;
e) non aver già compiuto, al momento della domanda,
il quarantesimo anno di età, se iscritto per la prima
volta;
f) non aver compiuto atti tali da far venir meno la
fiducia in un corretto svolgimento dell'attività
professionale. Il relativo accertamento è compiuto dal
consiglio dell'ordine all'atto dell'esame della domanda di
iscrizione. Prima di rigettare l'istanza di iscrizione per la
carenza del predetto requisito, il consiglio deve sentire
l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio
nazionale forense, che è tenuto a decidere entro centoventi
giorni dal ricevimento del ricorso. Tuttavia, trascorsi cinque
anni dal fatto considerato influente sul requisito della
fiducia in un corretto svolgimento dell'attività
professionale, il consiglio
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dell'ordine può procedere egualmente alla iscrizione, se nel
periodo suddetto l'interessato ha tenuto ottima condotta. La
sola iscrizione nel registro dei praticanti, senza
abilitazione al patrocinio, può essere disposta dal consiglio
dell'ordine anche prima del decorso dei cinque anni.
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