| (Diritti di partecipazione e collaborazione).
1. Fanno capo alle rappresentanze sindacali unitarie di cui
all'articolo 1 i diritti di informazione, consultazione,
parere, proposta ed esame congiunto previsti dalla legge e da
contratti ed accordi collettivi di lavoro, nonché i compiti
che ne conseguono, in tutti i casi in cui ne siano titolari
rappresentanze sindacali d'azienda o di unità produttiva o
amministrativa.
2. Le medesime prerogative fanno capo, in ogni caso, alle
stesse rappresentanze sindacali unitarie, anche congiuntamente
ad altri organismi sindacali aderenti ai sindacati
rappresentativi di cui all'articolo 12, quando abbiano ad
oggetto, con riferimento ad imprese o gruppi di imprese, o ad
unità produttive o amministrative determinate, l'intervento
del sistema delle integrazioni salariali, la disciplina e le
procedure della mobilità, le riduzioni di
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personale, i trasferimenti d'impresa, i contratti di
solidarietà, i regimi retributivi, di orario e di flessibilità
della prestazione, le attività formative, le condizioni
ambientali, la localizzazione degli impianti, la consistenza e
la struttura dell'occupazione, i programmi di assunzioni, le
scelte ed innovazioni produttive, commerciali, tecnologiche,
gestionali ed organizzative, l'introduzione di nuovi metodi
lavorativi e di nuovi processi di produzione, nonché
l'acquisizione dei necessari mezzi di finanziamento e le
informazioni a consuntivo.
3. L'inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e da
contratti ed accordi collettivi di lavoro, ai quali
corrispondono le prerogative di cui ai commi precedenti
costituisce impedimento e limitazione del diritto di attività
sindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
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