| (Iscrizione nell'albo
dei docenti universitari).
1. I professori ordinari ed associati di ruolo di
discipline giuridiche delle università e degli istituti
superiori ad esse parificati, dopo un periodo d'insegnamento
di tre anni, hanno il diritto ad essere iscritti nell'albo
ordinario di cui all'articolo 60, comma 2 previa dimostrazione
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 46, comma 2,
lettere a), b), c), e) ed f).
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