| (Esercizio effettivo, prevalente
e continuativo della professione).
1. L'esercizio della professione forense in modo effettivo,
prevalente e continuativo è condizione per la permanenza della
iscrizione all'albo.
2. La effettività, prevalenza e continuità non sono
richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati
membri del Parlamento nazionale od europeo o dei consigli
regionali e per gli avvocati nominati presidenti di
amministrazioni provinciali o sindaci di capoluoghi di
provincia o di comuni con più di cinquantamila abitanti.
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