| (Prova dell'esercizio effettivo,
prevalente e continuativo).
1. Vi è esercizio effettivo e continuativo della
professione quando l'avvocato dichiari, ai fine dell'IRPEF, un
reddito derivante dall'esercizio della professione, o ricavi
lordi in misura superiore ai rispettivi livelli minimi
determinati ogni tre anni e per la prima volta nell'anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Consiglio nazionale forense. I redditi o ricavi
lordi dell'avvocato devono essere anche dimostrativi di un
prevalente impegno di lavoro professionale.
2. I livelli minimi di cui al comma 1 sono calcolati sulla
base della media dei redditi o ricavi denunciati dall'iscritto
nell'ultimo triennio.
3. Il consiglio nazionale forense può fissare altresì
criteri sussidiari al fine di consentire il controllo della
prevalenza dell'attività professionale.
4. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio
effettivo, prevalente e continuativo della professione per i
tre anni immediatamente successivi all'iscrizione, per la
prima volta, all'albo e dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
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