| (Poteri del consiglio dell'ordine
in materia di verifica dell'effettività
dell'esercizio professionale).
1. Gli iscritti annualmente ed entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per le dichiarazioni ai fini IRPEF,
devono dichiarare al consiglio dell'ordine di appartenenza i
dati reddituali indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 50.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dagli iscritti
anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15.
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3. Il consiglio dell'ordine, entro i sei mesi successivi al
termine fissato nel comma 1, è tenuto alla verifica
dell'effettivo esercizio professionale.
4. Il consiglio dell'ordine può chiedere alla Cassa
nazionale di previdenza forense e agli uffici fiscali ogni
opportuna informazione al fine della verifica di cui al
presente articolo.
5. La omessa dichiarazione, decorsi novanta giorni dal
termine di scadenza di cui al comma 1, comporta la
cancellazione dall'albo.
6. La infedele dichiarazione costituisce infrazione
disciplinare.
7. La prova successivamente acquisita dell'effettivo,
prevalente e continuativo esercizio di attività professionale
forense comporta la revoca del provvedimento di
cancellazione.
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