| (Incompatibilità particolari).
1. Coloro che siano stati magistrati ordinari,
amministrativi e militari, funzionari degli uffici giudiziari,
prefetti o vice prefetti, questori o vice questori, ufficiali
di polizia giudiziaria, intendenti o vice intendenti di
finanza, funzionari di uffici finanziari, non possono
esercitare la professione di avvocato se non siano trascorsi
cinque anni dalla cessazione dell'attività.
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