| (Abrogazioni e norme finali).
1. Sono abrogati gli articoli 19 e 29 della legge 20 maggio
1970, n. 300; l'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
l'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146; l'articolo
47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546.
2. Decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6, e
fermo restando quanto consentito dal comma 2 dell'articolo 1,
sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle disposizioni
contenute nella presente legge tutte le clausole di contratti
ed accordi collettivi stipulati prima della data della sua
entrata in vigore, che disciplinano la stessa materia in modo
difforme dai suoi princìpi e non prevedono equivalenti
garanzie.
3. Le disposizioni previste nella presente legge si
applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui al comma
2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3
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febbraio 1993, n. 29, fermo restando quanto disposto nel
titolo III del decreto stesso.
4. Tutte le controversie relative alla presente legge
appartengono alla giurisdizione del pretore in funzione di
giudice del lavoro.
5. Restano salve le condizioni dei contratti e degli
accordi collettivi più favorevoli all'esercizio dei diritti
accordati ai lavoratori dalle norme della presente legge.
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