| (Avvocati dipendenti da enti pubblici).
1. Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego ad
uffici legali di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici
o di diritto pubblico anche economici, tali riconosciuti per
espressa previsione di legge, possono esercitare la
professione forense limitatamente agli affari ed alle cause
relativi all'ente di appartenenza.
Pag. 40
2. Per l'esercizio della loro attività gli avvocati di cui
al comma 1 sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo
dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono
addetti. Essi fanno parte a tutti gli effetti dell'ordine
forense e devono assolvere, nei compiti specifici di cui al
comma 1, alle funzioni previste dall'articolo 1.
3. Per la iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2
gli interessati devono presentare una deliberazione dell'ente,
adottata nelle forme di legge, relativa alla stabile
costituzione dell'ufficio legale ed all'appartenenza ad esso
del professionista.
4. Gli uffici legali devono costituire, nell'ordinamento
degli enti, unità funzionalmente indipendenti e distintamente
organizzate.
5. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale sono
esonerati dalla prova del requisito dell'esercizio effettivo,
prevalente e continuativo della professione.
| |