| (Albo, elenchi e registri).
1. Il consiglio dell'ordine circondariale provvede alla
tenuta dell'albo, degli elenchi
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e dei registri degli iscritti all'ordine e ad inviarne
tempestivamente copia, oltre che delle successive variazioni,
al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa nazionale di
previdenza forense.
2. L'albo ordinario comprende coloro che esercitano la
libera professione in modo individuale o in società o
associazione.
3. Oltre che nell'albo ordinario sono inseriti in apposite
rubriche annesse all'albo stesso:
a) gli avvocati nei primi tre anni di iscrizione
agli effetti della limitazione dell'esercizio professionale di
cui al comma 2 dell'articolo 78;
b) gli avvocati volontariamente sospesi
dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 57.
4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi all'albo
ordinario:
a) gli avvocati dipendenti da enti pubblici;
b) le società e associazioni professionali di
avvocati;
c) i professori universitari a tempo pieno.
5. Sono iscritti in registri annessi all'albo:
a) i praticanti iscritti al tirocinio;
b) i praticanti abilitati al patrocinio.
6. Nell'albo, negli elenchi e nei registri debbono essere
tempestivamente annotati per ciascun iscritto tutti i dati
imposti dalla legge o dai regolamenti, con indicazione della
data di decorrenza dell'iscrizione.
7. L'albo, gli elenchi ed i registri debbono essere tenuti
a disposizione del pubblico e almeno ogni triennio riprodotti
in stampa.
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