| (Cancellazioni).
1. La cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dai registri
è deliberata dal consiglio dell'ordine su richiesta dell'
interessato.
2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio oltre che
per incompatibilità o nei casi di cui agli articoli 51, 52 e
57, comma 5, o per accertata mancanza o perdita di
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uno dei requisiti per l'iscrizione, nei seguenti casi:
a) per perdita del godimento dei diritti civili o
politici, dichiarazione di fallimento, interdizione o
inabilitazione;
b) quando non è osservato l'obbligo della residenza
o del domicilio professionale.
3. L'avvocato, nel caso previsto dalla lettera b) del
comma 2 può chiedere, prima che la delibera del consiglio
dell'ordine diventi definitiva, il trasferimento nell'albo
dell'ordine che ha sede nel circondario ove egli ha trasferito
la sua residenza od il suo domicilio professionale.
4. L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di essere
reiscritto se sono cessate le cause che hanno determinato la
cancellazione.
5. Nel caso di cui all'articolo 52 l'avvocato cancellato
può chiedere una nuova iscrizione non prima di due e non oltre
dieci anni dalla cancellazione.
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