| (Abilitazione alla professione
di avvocato e tirocinio).
1. L'abilitazione alla professione di avvocato, salvo
quanto disposto dall'articolo 47, si consegue superando il
prescritto esame dopo un periodo di tirocinio, svolto secondo
le norme dettate dagli articoli che seguono.
2. Il tirocinio consiste:
a) in un periodo obbligatorio di pratica
professionale presso un avvocato italiano, che può essere
parzialmente sostituito dalla pratica presso un avvocato
straniero;
b) nella frequenza obbligatoria dei corsi
integrativi di formazione professionale.
3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima
di tre anni, almeno due dei quali di pratica presso un
avvocato italiano. Per il tirocinio è necessaria l'iscrizione
nel registro dei praticanti.
4. L'iscrizione nel registro dei praticanti è consentita a
tutti i laureati in
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giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti, per
l'iscrizione nell'albo di avvocato, dalle lettere a), b),
c) ed f) dell'articolo 46.
5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine
circondariale del luogo ove il praticante intende compiere il
tirocinio.
6. Il tirocinio deve essere continuativo: se sospeso senza
valido e giustificato motivo per oltre sei mesi, esso va
iniziato di nuovo.
7. Il tirocinio può essere sospeso su autorizzazione del
consiglio dell'ordine per grave e giustificato motivo. Il
termine massimo di sospensione è valutato volta per volta dal
consiglio dell'ordine.
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