| (Norme disciplinare per i praticanti).
1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri degli
avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio
dell'ordine.
2. La sospensione cautelare, o quella di cui all'articolo
102, oltre ad impedire l'esercizio del patrocinio, interrompe
la pratica, con l'effetto di cui al comma 6 dell'articolo
68.
3. La radiazione consente la reiscrizione nel registro dei
praticanti, salvo quanto previsto dalla lettera f) del
comma 2 dell'articolo 46.
| |