| (Cancellazione dal registro).
1. La cancellazione dal registro dei praticanti è
deliberata, con osservanza delle forme previste nell'articolo
66, nei casi di cui all'articolo 64, in quanto applicabili, ed
inoltre:
a) se il tirocinio è stato interrotto, senza
giustificato motivo, per oltre sei mesi;
b) al compimento del quarantesimo anno di età;
c) decorsi cinque anni dall'abilitazione al
patrocinio.
| |