| (Pratica professionale).
1. La pratica professionale si svolge, sotto la vigilanza
del consiglio dell'ordine, presso un avvocato iscritto
all'albo da almeno cinque anni ovvero presso un ufficio
legale, stabilmente costituito ai sensi dell'articolo 58,
comma 3.
2. La pratica consiste nel compimento, presso lo studio
dell'avvocato e sotto la sua guida e controllo, delle attività
che sono proprie della professione, in conformità a quanto
previsto dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h).
3. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno
cinque anni sono tenuti nei limiti delle loro possibilità ad
accogliere i praticanti, istruirli e prepararli all'esercizio
della professione.
| |