| (Abilitazione provvisoria al patrocinio).
1. Decorso un anno dall'inizio della pratica presso un
avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione
al patrocinio dinanzi ai giudici di pace ed ai pretori,
nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine
presso il quale è iscritto.
2. L'abilitazione al patrocinio è consentita solo a coloro
che, durante il corso di studi universitari, abbiano superato
i seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di
diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto
tributario o finanziario.
3. Il praticante abilitato al patrocinio può sostituire,
con specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale
esercita la pratica anche dinanzi i tribunali civili ed
amministrativo, nel cui circondario viene svolta la pratica
stessa, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato
medesimo.
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4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio il praticante
deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità
previste per l'esercizio della professione di avvocato.
5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve
assumere, davanti il consiglio dell'ordine, l'impegno solenne
di cui all'articolo 48.
6. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio
nazionale forense istituisce borse di studio per i praticanti
bisognosi e meritevoli.
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