| (Corsi integrativi di formazione
e di aggiornamento professionale).
1. I consigli degli ordini, singoli o consociati, devono
organizzare corsi integrativi sistematici di formazione
professionale di cui agli articoli 21, comma 1, lettera d),
e 68, comma 2, lettera b), tenuti da avvocati,
magistrati e docenti universitari.
2. I corsi di cui al comma 1 devono comprendere anche lo
studio dell'ordinamento professionale, della deontologia e
della previdenza forensi.
3. La frequenza ai corsi è aperta a tutti gli iscritti ad
albi, elenchi e registri.
| |