| (Certificato di compiuta pratica
e frequenza dei corsi integrativi
di formazione professionale).
1. Il consiglio dell'ordine, dopo aver controllato
l'effettivo e proficuo compimento del tirocinio nonché la
frequenza dei corsi di cui agli articoli 21, comma 1, lettera
d), e 68, comma 2, lettera b), rilascia al
praticante il certificato di compiuta pratica e frequenza.
Tale certificato costituisce titolo di ammissione all'esame di
avvocato.
2. La dichiarazione di compiuta pratica presso il proprio
studio, necessaria per il rilascio del relativo certificato,
deve essere
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resa dall'avvocato davanti al presidente del consiglio
dell'ordine o ad un consigliere da lui delegato.
3. Avverso il provvedimento di rifiuto di rilascio del
certificato può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale
forense il quale decide nel merito entro novanta giorni. In
pendenza del ricorso il praticante è ammesso a sostenere
l'esame di avvocato sotto condizione.
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