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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3074
DDL0188-0002
Progetto di legge Camera n. 188 - testo presentato - (DDL12-188)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C188. TESTIPDL
...C188.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC188 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il sisma del 23 novembre 1980
  produsse nel territorio del comune di Napoli e di altri comuni
  della provincia effetti devastanti per la fatiscenza dei
  fabbricati irrimediabilmente colpiti, alla quale si
  accompagnava un incredibile precariato abitativo.
    Lo Stato, con il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n.
  219, ha avviato un'intensa e complessa opera di ricostruzione
  che, pur tra incomprensibili ritardi ed assurdi sprechi, si è
  concretata - tra l'altro - nell'avvio di un programma di
  costruzione di edilizia residenziale pubblica per complessivi
  ventimila alloggi, parte dislocati nel territorio del comune
  di Napoli e parte in quello di altri comuni della
  provincia.
    Il programma, a oltre tredici anni dal sisma, non è stato
  ancora completato e ciò è assai grave e costituisce una grave
  responsabilità a carico delle gestioni commissariali che si
  sono succedute in questi anni.  Tuttavia, una larga parte del
  programma è stata realizzata e molte migliaia di alloggi sono
  stati assegnati agli aventi diritto, dopo un calvario
  costituito da una ulteriore fase di precariato abitativo che
  ha fatto seguito a quello originario: da "bassi" napoletani e
  da altri alloggi impropri come grotte e sottoscala, dopo
  lunghissima permanenza in condizioni civili subumane in
  scuole,  containers, roulottes,  alberghi, alcune migliaia
  di nuclei familiari si sono visti assegnare finalmente
  un'abitazione, in linea di massima degna di questo nome almeno
  rispetto
 
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  a quella di provenienza, dopo essere stati inseriti in
  una graduatoria che ha verificato la sussistenza delle
  condizioni socio-economiche necessarie.
    E diciamo, colleghi deputati, che si tratta di abitazioni
  in linea di massima degne del vivere civile, perché la
  consegna degli alloggi da parte delle imprese concessionarie è
  stata accompagnata, in moltissimi casi, da un contenzioso in
  qualche caso ricorrente dopo insufficienti, precedenti
  interventi manutentivi ordinari e straordinari ed ancora, in
  altri casi, irrisolto, giacché né il sindaco né il presidente
  della regione, commissari di Governo, né lo stesso Governo
  hanno effettuato o fatto effettuare, a volte, i necessari
  interventi risolutivi dei problemi abitativi insorti.
    C'è da aggiungere che la mancanza di una vera e propria
  amministrazione condominiale ha precipitato le parti comuni
  dei fabbricati - alla cui gestione evidentemente lo Stato
  dovrebbe attendere - in pessime condizioni manutentive, mentre
  i relativi oneri non possono che cadere sul pubblico
  erario.
    Non basta: losche operazioni speculative si vanno
  preparando, come quella, per ora opportunamente fermata dal
  CORECO di Napoli, che ha respinto una delibera comunale con la
  quale si intendeva attribuire, dietro compenso di centinaia di
  miliardi, la inventariazione e la gestione del patrimonio
  immobiliare comunale a gruppi affaristici, che si preparano a
  mettere le mani, con ulteriori, spaventosi oneri da parte
  dello Stato, anche sul suddetto patrimonio edilizio
  post-sismico.
    Sono queste le ragioni che si accompagnano alle
  considerazioni, per la verità assorbenti, di un doveroso atto
  di definitiva solidarietà a favore dei cittadini di Napoli che
  la seguente proposta di legge intende compiere, con la
  cessione in proprietà degli alloggi a coloro che ne risultino
  legittimi assegnatari, o loro legittimi subentranti (articolo
  1).
    La procedura (articolo 2), estremamente semplice, consente
  all'intendenza di finanza di Napoli di acquisire direttamente,
  ad evitare un duplice passaggio cartolare, la documentazione
  occorrente per la rapida stipula degli atti, sottoposti a
  tassa fissa per evidenti ragioni di opportunità sociale. E, ad
  evitare possibili speculazioni su un atto che risponde da una
  parte a profondi motivi di solidarietà civile e dall'altro
  all'opportunità di una gestione diretta manutentoria e
  straordinaria degli immobili e delle parti connesse dei
  fabbricati, con l'evidente risparmio per l'erario di alcuni
  miliardi di lire ogni anno, gli immobili non possono essere
  distolti dall'uso abitativo né ceduti in permuta, locazione,
  usufrutto o comodato né tanto meno alienati per dieci anni.
    Va infine precisato che tale ultima disposizione (articolo
  3) prevede una eccezione: si tratta del caso degli alloggi
  assegnati nel territorio del comune di Napoli e in quelli
  della sua provincia a cittadini che provenivano da abitazioni
  - anche precarie - esistenti all'epoca del sisma nel centro
  storico di Napoli.  In tal caso la norma prevede una eccezione,
  volendosi realizzare il reinsediamento definitivo e la
  ricomposizione sociale nel centro storico di Napoli, di coloro
  che lo desiderino.
    Anche qui, infatti, siamo in presenza di un altro,
  colossale tentativo speculativo già più volte denunciato dal
  proponente.
    Con il sisma del 23 novembre 1980, infatti, si ritenne
  possibile recidere le radici della memoria storica, delle
  relazioni affettive, dei valori e delle tradizioni
  rappresentate dalla trimillenaria stratificazione sociale
  dell'insediamento umano nel centro storico di Napoli.
    Così che fu avviata la più colossale deportazione che,
  emigrazione a parte, la storia d'Italia ricordi: decine e
  decine di migliaia di residenti nel centro storico di Napoli
  vennero avviati a nuovi precariati abitativi lungo la fascia
  domiziana, e nei campi di  containers,  anche a molte
  decine di chilometri di distanza, in condizioni di vivibilità
  tali da preparare il secondo "passaggio", una volta che fosse
  stato - come avvenne - desertificato il centro storico: quello
  di indurre definitivamente i terremotati ed i senzatetto alla
  opzione per l'assegnazione di una abitazione, quale che
 
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  fosse e dovunque fosse, come è avvenuto (circa 10.000 degli
  alloggi di edilizia residenziale pubblica per i cittadini
  napoletani sono stati allocati in provincia, creando ulteriori
  problemi in termini di servizi da rendere alla popolazione da
  parte delle amministrazioni locali).  Nel centro storico di
  Napoli si avviava pertanto uno "studio" da parte di privati
  imprenditori - quelli del "Regno del Possibile" - che
  programmavano, con interventi di abbattimento e di
  ricostruzione nel centro storico delle città, nuove e
  colossali rendite di posizione, con un esteso programma di
  nuova edilizia.  Tutto ciò verrebbe evidentemente impedito
  qualora i pur necessari interventi nel centro storico
  potessero limitarsi al restauro conservativo ed alla
  riattazione a destinazione vincolata ai residenti prima del
  sisma, del patrimonio immobiliare, recuperato nel quadro di un
  complessivo intervento di tutela artistica, architettonica e
  ambientale del centro storico di Napoli.
    Infine, una considerazione: nell'ordinamento giuridico
  italiano non solo già esiste una legge-quadro (il decreto del
  Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante
  "norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà
  degli alloggi di tipo popolare ed economico") ma anche più di
  un precedente legislativo; da ultimo quello della legge 30
  maggio 1989, n. 220, che detta "norme per il trasferimento in
  proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo
  Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito
  del terremoto del 1928".
    Né a qualcosa è servito il provvedimento sulla vendita
  degli alloggi di edilizia pubblica.  Mentre la gestione del
  patrimonio edilizio in questione - affidata a privati - non ha
  risolto uno solo dei gravissimi problemi manutentivi dei
  fabbricati  ex lege  n. 219, in progressivo degrado.
    Confidiamo dunque nel vostro consenso perché la proposta di
  legge in esame possa trovare rapida approvazione.
 
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