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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30741
DDL2537-0085
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.85 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 76.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Commissioni esaminatrici). 
    1.  Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro
  di grazia e giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale
  forense, e ciascuna di esse è composta di cinque membri
  titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due
  supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un
  ordine del distretto di Corte d'appello sede dell'esame; due
  titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso
  distretto, con qualifica superiore a quella di consigliere di
  corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori
  ordinari o associati di materie giuridiche presso una
  università della Repubblica, ovvero presso un istituto
  superiore a questa parificato.
    2.  Gli avvocati componenti le commisioni d'esame sono
  designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta dei
  consigli degli ordini di ciascun distretto, assicurando la
  presenza in ogni commissione, a
 
                              Pag. 49
 
  rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio
  dell'ordine del distretto.  Il Ministro di grazia e giustizia
  nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il
  vicepresidente tra i componenti avvocati.
    3.  I supplenti intervengono nella commissione in
  sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
    4.  Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato
  la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le
  commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto
  del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima
  dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
  supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
  effettivi tali da permettere, unico restando il presidente, la
  suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
  numero di componenti pari a quello delle commissioni
  originarie e da un segretario aggiunto.  A ciascuna delle
  sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
  candidati superiore a duecentocinquanta.
    5.  Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno
  sede presso le corti d'appello.
    6.  Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della
  corte d'appello nominato dal presidente della corte stessa.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0085 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0048 RIGINIZ=019 PAGFIN=0049 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0085 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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