| (Commissioni esaminatrici).
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro
di grazia e giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale
forense, e ciascuna di esse è composta di cinque membri
titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due
supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un
ordine del distretto di Corte d'appello sede dell'esame; due
titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso
distretto, con qualifica superiore a quella di consigliere di
corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso una
università della Repubblica, ovvero presso un istituto
superiore a questa parificato.
2. Gli avvocati componenti le commisioni d'esame sono
designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta dei
consigli degli ordini di ciascun distretto, assicurando la
presenza in ogni commissione, a
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rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio
dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia
nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il
vicepresidente tra i componenti avvocati.
3. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato
la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le
commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima
dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi tali da permettere, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e da un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati superiore a duecentocinquanta.
5. Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede presso le corti d'appello.
6. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della
corte d'appello nominato dal presidente della corte stessa.
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