| (Sede dell'esame).
1. Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto presso
la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è stato
iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.
2. Superato l'esame, il candidato può essere iscritto
soltanto ad un albo di avvocati del distretto di corte
d'appello presso il quale ha sostenuto l'esame e gli è
vietato, per il periodo di tre anni dalla iscrizione all'albo,
l'esercizio di ogni attività professionale fuori dallo stesso
distretto di corte d'appello; gli è inoltre vietato, se non
siano trascorsi tre anni dall'iscrizione, il trasferimento in
albo compreso in altro distretto.
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