| (Modalità di svolgimento dell'esame).
1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con
proprio decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove
scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato ed il termine entro il quale dovranno
essere presentate le domande di ammissione agli esami
medesimi.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del
Ministero e nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove
scritte.
3. Qualora nello stesso decreto non si sia provveduto alla
nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate
con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto precedente, salvo quanto disposto
nel comma 4 dell'articolo 76.
| |