| (Prove scritte).
1. L'esame di abilitazione consiste in prove scritte ed
orali.
2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministro di grazia e giustizia e hanno per
oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
civile;
b) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
penale;
c) la redazione di un atto giudiziario, che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su
un quesito in materia di diritto privato o penale o
amministrativo.
3. Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato al
comma 2.
4. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di
grazia e giustizia
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in busta sigillata, è consegnato, a cura del presidente della
corte d'appello, al presidente della commissione esaminatrice
nel giorno stabilito per la prova stessa.
5. Il presidente della commissione ne dà lettura dopo aver
fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei
sigilli.
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate
sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono
ammessi agli esami candidati che si presentino quando la
dettatura sia iniziata.
7. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita
del timbro della commissione e della firma del presidente o di
un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra
loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso
dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere
alle disposizioni che siano state date per assicurare la
regolarità dell'esame.
8. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono
trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti
della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli
esami.
9. I candidati non possono portare nella sede degli esami
libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi
possono soltanto consultare i codici, anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti
dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i
relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni
prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono
verificati dalla commissione.
10. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono
trovati in possesso di libri, scritti, appunti di qualsiasi
specie, vietati a norma del presente articolo. L'esclusione è
ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo tra
loro la decisione è rimessa al presidente.
11. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni
di esame due buste di uguale colore, una grande, munita di un
tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero
d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi
all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
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12. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi
sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli
nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola,
chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il
proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna
il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo,
dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della
busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato,
appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo
che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché,
sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo
della commissione.
13. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla
fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse
in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti
la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del
sigillo di quest'ultima.
14. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e
nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta
plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati
dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata
l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi
contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste
aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver
staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande,
nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto
quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le
buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse
prima di apporvi il predetto numero progressivo.
15. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte
in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma
13.
16. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi,
nonché di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle
prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal
presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
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17. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste
raggruppate ai sensi del comma 14 è compiuta
contestualmente.
18. La commissione, anche nel caso di suddivisione in
sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel
più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla
conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può
essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre
novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte
d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
19. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro
sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche
pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato
l'esame dei candidati che comunque si siano fatti
riconoscere.
20. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre
lavori, raggruppati ai sensi del comma 14, dopo la loro
lettura.
21. Per ciascuna prova scritta ogni componente della
commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla
prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito,
nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
novanta punti e con un punteggio non inferiore a trenta punti
per almeno due prove.
22. Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente
dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro.
L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal
segretario.
23. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la
commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi
dei candidati.
24. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi
e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese
né maggiore di due.
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