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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30745
DDL2537-0089
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.89 (che inizia a pag.51 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 80.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
                       (Prove scritte).
    1.  L'esame di abilitazione consiste in prove scritte ed
  orali.
    2.  Le prove scritte sono tre.  Esse vengono svolte sui temi
  formulati dal Ministro di grazia e giustizia e hanno per
  oggetto:
        a)  la redazione di un parere motivato, da
  scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
  civile;
        b)  la redazione di un parere motivato, da
  scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
  penale;
        c)  la redazione di un atto giudiziario, che postuli
  conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su
  un quesito in materia di diritto privato o penale o
  amministrativo.
    3.  Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato al
  comma 2.
    4.  Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di
  grazia e giustizia
 
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  in busta sigillata, è consegnato, a cura del presidente della
  corte d'appello, al presidente della commissione esaminatrice
  nel giorno stabilito per la prova stessa.
    5.  Il presidente della commissione ne dà lettura dopo aver
  fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei
  sigilli.
    6.  Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate
  sette ore dal momento della dettatura del tema.  Non sono
  ammessi agli esami candidati che si presentino quando la
  dettatura sia iniziata.
    7.  I candidati debbono usare esclusivamente carta munita
  del timbro della commissione e della firma del presidente o di
  un commissario da lui delegato.  Essi non possono conferire tra
  loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.  E' escluso
  dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere
  alle disposizioni che siano state date per assicurare la
  regolarità dell'esame.
    8.  Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono
  trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti
  della commissione.  Ad essi è affidata la polizia degli
  esami.
    9.  I candidati non possono portare nella sede degli esami
  libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie.  Essi
  possono soltanto consultare i codici, anche commentati
  esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti
  dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i
  relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni
  prima dell'inizio delle prove scritte.  I testi presentati sono
  verificati dalla commissione.
    10.  Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono
  trovati in possesso di libri, scritti, appunti di qualsiasi
  specie, vietati a norma del presente articolo.  L'esclusione è
  ordinata dai commissari presenti.  In caso di disaccordo tra
  loro la decisione è rimessa al presidente.
    11.  Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni
  di esame due buste di uguale colore, una grande, munita di un
  tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero
  d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi
  all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
 
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    12.  Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi
  sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli
  nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola,
  chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il
  proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna
  il tutto al presidente o a chi ne fa le veci.  Quest'ultimo,
  dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della
  busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato,
  appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo
  che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché,
  sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo
  della commissione.
    13.  Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla
  fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse
  in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti
  la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del
  sigillo di quest'ultima.
    14.  Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e
  nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta
  plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati
  dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata
  l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi
  contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste
  aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver
  staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande,
  nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto
  quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le
  buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse
  prima di apporvi il predetto numero progressivo.
    15.  Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte
  in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma
  13.
    16.  Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi,
  nonché di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle
  prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal
  presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
 
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    17.  La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste
  raggruppate ai sensi del comma 14 è compiuta
  contestualmente.
    18.  La commissione, anche nel caso di suddivisione in
  sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel
  più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla
  conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può
  essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre
  novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte
  d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
    19.  La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro
  sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche
  pubblicazione, annulla la prova.  Deve pure essere annullato
  l'esame dei candidati che comunque si siano fatti
  riconoscere.
    20.  La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre
  lavori, raggruppati ai sensi del comma 14, dopo la loro
  lettura.
    21.  Per ciascuna prova scritta ogni componente della
  commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla
  prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito,
  nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
  novanta punti e con un punteggio non inferiore a trenta punti
  per almeno due prove.
    22.  Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente
  dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro.
  L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal
  segretario.
    23.  Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la
  commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi
  dei candidati.
    24.  L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi
  e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese
  né maggiore di due.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0089 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0051 RIGINIZ=019 PAGFIN=0054 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=51 PAGEFIN=54 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0089 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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