| (Prove orali).
1. Le prove orali consistono:
a) nella discussione di brevi questioni relative a
sette materie: diritto civile e
Pag. 55
commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto
costituzionale nonché una ulteriore materia scelta dal
candidato fra il diritto del lavoro, il diritto finanziario o
tributario, il diritto internazionale privato ed il diritto
comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscere i princìpi della
deontologia, della previdenza e dell'ordinamento forensi.
2. I candidati devono presentarsi alla prova orale secondo
l'ordine che è stato fissato dal presidente. Terminato il
primo appello si procede immediatamente al secondo. Il
candidato che non si sia presentato al primo né al secondo
appello perde il diritto all'esame.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun
candidato.
4. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla
votazione secondo il disposto del comma 5 e il segretario ne
registra il risultato nel processo verbale distintamente per
ogni materia.
5. Per la prova orale ogni componente della commissione
dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle otto
materie di esame.
6. Sono considerati idonei i candidati che ottengano un
punteggio di almeno duecentocinquanta punti e non meno di
venticinque punti per ogni prova.
| |