| (Esame per l'esercizio del patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori).
1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera e), è indetto con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta
Ufficiale almeno novanta giorni prima della data fissata
per l'inizio della prova scritta.
2. Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il
termine enro il quale devono essere presentate le domande di
ammissione agli esami.
3. L'esame si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero
di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che
abbiano esercitato con continuità per tre anni la professione
di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello e
dimostrino, oltre a tale esercizio, la loro attuale iscrizione
nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa per il periodo
prescritto.
4. Durante il periodo di esercizio della professione di cui
al comma 3 gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e
proficua attività relativa a giudizi per cassazione,
frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente
il suo patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, facendone
constatare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso,
recante il visto del competente consiglio dell'ordine degli
avvocati.
5. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni
richieste prima della scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione all'esame.
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