| (Domande di ammissione all'esame).
1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione
agli esami, nel termine stabilito, al Ministro di grazia e
giustizia e corredarla delle attestazioni relative ai
requisiti indicati nell'articolo 83, nonché della ricevuta
della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.
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2. Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma
l'elenco dei candidati ammessi.
3. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della
commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data
comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del
giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per
sostenere le prove.
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