Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30750
DDL2537-0094
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.94 (che inizia a pag.57 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 85.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Commissione esaminatrice per l'esame
            di ammissione nell'albo speciale). 
    1.  La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di
  grazia e giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale
  forense, ed è composta di cinque membri titolari e cinque
  supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono
  avvocati, iscritti da almeno dieci anni nell'albo speciale di
  cui all'articolo 31, comma 1, lettera  e);  due titolari e
  due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a
  quella di consigliere di Corte di cassazione; un titolare e un
  supplente sono professori ordinari di materie giuridiche
  presso una università della Repubblica, ovvero presso un
  istituto superiore a questa parificato.
    2.  Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono
  designati dal Consiglio nazionale forense.  Il Ministro di
  grazia e giustizia nomina il presidente ed il vicepresidente
  tra i componenti avvocati.
    3.  I supplenti intervengono nella commissione in
  sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
    4.  Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato
  la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, la
  commissione esaminatrice può essere integrata, con decreto del
  Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima
  dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
  supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
  effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la
  suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
  numero di componenti pari
 
                              Pag. 58
 
  a quello della commissione originaria e da un segretario
  aggiunto.  A ciascuna delle sottocommissioni non può essere
  assegnato un numero di candidati superiore a
  duecentocinquanta.
    5.  La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno
  sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.
    6.  Esercitano funzioni di segretario uno o più magistrati
  addetti al Ministero di grazia e giustizia, nominati dal
  Ministro.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0094 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0057 RIGINIZ=010 PAGFIN=0058 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=57 PAGEFIN=58 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0094 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati