| (Commissione esaminatrice per l'esame
di ammissione nell'albo speciale).
1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di
grazia e giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale
forense, ed è composta di cinque membri titolari e cinque
supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono
avvocati, iscritti da almeno dieci anni nell'albo speciale di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera e); due titolari e
due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a
quella di consigliere di Corte di cassazione; un titolare e un
supplente sono professori ordinari di materie giuridiche
presso una università della Repubblica, ovvero presso un
istituto superiore a questa parificato.
2. Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono
designati dal Consiglio nazionale forense. Il Ministro di
grazia e giustizia nomina il presidente ed il vicepresidente
tra i componenti avvocati.
3. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato
la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, la
commissione esaminatrice può essere integrata, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima
dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti pari
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a quello della commissione originaria e da un segretario
aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere
assegnato un numero di candidati superiore a
duecentocinquanta.
5. La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.
6. Esercitano funzioni di segretario uno o più magistrati
addetti al Ministero di grazia e giustizia, nominati dal
Ministro.
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