| (Indennità per i membri
delle commissioni d'esame).
1. Al presidente, al vice presidente ed ai membri,
effettivi e supplenti, delle commissioni d'esame per
l'abilitazione alla professione di avvocato e per l'ammissione
nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori sono corrisposti i rimborsi, le
indennità ed ogni altro compenso spettanti ai componenti delle
commissioni esaminatrici per l'ammissione in magistratura.
| |